TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 37.
(Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia).

Art. 37.
(Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia).

      1. Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, il Ministro dell'interno può autorizzare, con proprie ordinanze, il Capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, ovvero uno o più prefetti, a porre in essere le attività negoziali e i pagamenti occorrenti per l'attuazione delle misure di emergenza individuate dallo stesso Ministro, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e nell'ambito delle risorse disponibili.

      Identico.

      2. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall'amministrazione assegnataria.

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